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Roma, 14 gennaio
2014
Circolare n. 13/2014
Oggetto: Previdenza – Legge di stabilità 2014 – Legge 27.12.2013, n. 147, su S.O. alla
G.U. n. 302 del 27.12.2013.
Si
segnalano le principali disposizioni della legge
di stabilità 2014 in materia previdenziale.
Lavoro portuale (art. 1, comma 108) – Allo scopo di sostenere
l’occupazione delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo nei porti (ex
compagnie portuali), è stata riconosciuta alle Autorità portuali la possibilità
di destinare a dette agenzie per un massimo di 5 anni una quota non superiore
al 15% delle entrate derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e
sbarcate. Durante il periodo di erogazione del contributo l’agenzia interessata
deve ridurre la manodopera di almeno il 5% all’anno e conseguentemente non può
procedere a nuove assunzioni.
INAIL (art. 1, commi da 128 a 131) – Dall’1 gennaio
2014, previa emanazione di apposito Decreto interministeriale, saranno ridotti
i premi INAIL di tutti i settori nei limiti di stanziamento di 1 miliardo di
euro per il 2014, di 1,1 miliardi di euro per il 2015 e di 1,2 miliardi di euro
per il 2016. La riduzione sarà applicata nelle more dell’aggiornamento della
tariffa dei premi INAIL ferma dal 2000.
Associati in partecipazione (art. 1, commi
133 e 134)
– Sono stati riaperti sino al 31 marzo 2014 (in precedenza 30 settembre 2013) i
termini previsti dal decreto lavoro
della scorsa estate (D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013) per la
sanatoria degli associati in partecipazione irregolari. Come è noto, per accedere
alla sanatoria le imprese interessate dovranno stipulare entro la suddetta data
specifici accordi collettivi che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato
(anche con contratto di apprendistato) degli associati in partecipazione entro
i successivi tre mesi.
Contribuzione INPS sui contratti a termine
(art. 1, comma 135)
– E’ stata parzialmente alleggerita la contribuzione addizionale INPS (pari
all’1,40%) sui contratti a termine introdotta dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). In caso di trasformazione del
contratto a termine in contratto a tempo indeterminato l’azienda potrà infatti
recuperare la contribuzione aggiuntiva versata per l’intera durata del
contratto (in precedenza il recupero era limitato agli ultimi sei mesi).
Ammortizzatori in deroga - (art. 1, comma
183)
– Anche per quest’anno è stata garantita la possibilità di ricorrere ai
cosiddetti ammortizzatori in deroga (destinati
cioè ai lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali). Per il
finanziamento di questi ammortizzatori sono stati infatti stanziati 600 milioni
di euro che si aggiungono a quanto già previsto dalla riforma Fornero per un
totale di 1,7 miliardi di euro. Si fa osservare che è in corso di definizione
un decreto interministeriale che fissa i criteri per la concessione degli
ammortizzatori in deroga.
Fondi di solidarietà bilaterali – (art. 1,
comma 185) – E’
stato soppresso il termine del 31 ottobre 2013 per l’istituzione, nei settori
non coperti dalla cassa integrazione, dei Fondi
di solidarietà bilaterali che pertanto potranno essere costituiti in
qualsiasi momento. Come è noto, in base alla riforma Fornero i Fondi in questione
hanno lo scopo di assicurare un ammortizzatore sociale ai lavoratori di imprese
con oltre 15 dipendenti appartenenti ai suddetti settori.
Resta
fermo che in caso di mancata attuazione dei Fondi sarà istituito dal Ministero
del Lavoro un Fondo di solidarietà residuale
che, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, sarà alimentato da un contributo ordinario
dello 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del
lavoratore) dovuto dalle aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della
cassa integrazione, nonché da eventuali contributi addizionali (a carico dei
soli datori di lavoro) nei casi di effettivo utilizzo degli ammortizzatori.
Contratti di solidarietà (art. 1, commi 183
e 186) – E’
stata mantenuta anche per il 2014 la possibilità, per le aziende con oltre 15
dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto legge n.
148/93, altrimenti utilizzabili in via permanente solo dalle imprese rientranti
nel campo di applicazione della stessa CIGS. Come è noto, tali contratti sono
diretti a incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate
possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una
riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti
usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione
non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene
riconosciuto anche al lavoratore). Per il finanziamento della proroga in
questione sono stati stanziati 40 milioni di euro.
Per
quanto riguarda invece le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS,
e quindi destinatarie in via permanente dei contratti di solidarietà tradizionali,
è stato ridotto al 70% (in precedenza 80%) il trattamento di integrazione
salariale previsto dalla relativa disciplina (legge n. 863/1984).
Lavoratori salvaguardati (art.
1, commi 191 e da 194 a 198) - E’ stata ampliata di altre 23 mila unità
la platea dei lavoratori cosiddetti salvaguardati
ossia di coloro che possono accedere ai trattamenti pensionistici secondo
le regole vigenti prima della riforma Fornero sulle
pensioni (legge n. 214/2011). Tra le
categorie di lavoratori beneficiari si segnalano i lavoratori licenziati tra il
2007 e il 2011 (per un massimo di 5.200 mila unità) ed i lavoratori cosiddetti esodati (per un massimo di 900 unità) ossia
quei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 sulla
base di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo sottoscritti
entro il 31 dicembre 2011. Con successivo decreto ministeriale saranno fissate
le modalità di attuazione della disposizione in esame.
Detassazione dei premi di produttività (art. 1,
comma 413) – Sono state ridotte a 305 milioni di euro (in
precedenza 400 milioni) le risorse per la detassazione 2014 dei premi di
produttività stanziate dalla legge di
stabilità 2013 (legge n. 228/2012).
Contribuzione INPS sulle collaborazioni a
progetto (art. 1, comma 491) – La
contribuzione INPS sui contratti a progetto per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie
sarà elevata al 22% nel 2014 e al 23,5% nel 2015 anziché, rispettivamente, al
21% e al 22% come previsto dalla riforma Fornero.
Contribuzione INPS sulle partite IVA (art. 1,
comma 744) – E’ stato congelato anche per quest’anno
l’incremento previsto dalla riforma Fornero dell’aliquota contributiva sulle partite
IVA non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie che pertanto resta
ferma al 27%.
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Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 210/2013, 46/2013, 24/2013, 15/2013, 187/2012
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Responsabile di
Area |
Allegato uno |
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M/t |
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
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S.O. alla GU n.302 del 27-12-2013 (fonte Guritel)
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilita' 2014).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.
*****OMISSIS*****
108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo
il
comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora
un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o
prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato
di grave crisi
economica derivante
dallo sfavorevole andamento
congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di
favorire i processi
di
riconversione industriale
e di evitare
grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza del porto,
l'ente di gestione del
porto puo' destinare una quota, comunque non
eccedente il 15 per
cento, delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a
carico delle
merci imbarcate
e sbarcate, senza
ulteriori oneri a
carico del
bilancio dello Stato,
a iniziative a
sostegno dell'occupazione,
nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro
temporaneo e per misure di incentivazione al
pensionamento
di dipendenti o
soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono
essere erogati per
un periodo eccedente
cinque anni, o
comunque
eccedente quello necessario
al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura
di lavoro temporaneo, e sono
condizionati
alla riduzione
della manodopera impiegata di almeno il
5 per cento
all'anno. Per tutto il
periodo in cui
il soggetto autorizzato
beneficia del sostegno
di cui al presente comma, non puo' procedere
ad alcuna
assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».
*****OMISSIS*****
128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo contodell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzionepercentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, da applicare per tutte le tipologie di premi econtributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importopari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di europer l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazionedella riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziatol'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 dellemodalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei
premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sonocomunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 dellalegge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, inattuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006,n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazionedei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamentiprospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi dicui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte delbilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro perl'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni dieuro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini delcalcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione deipremi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e'applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi econtributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e'operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto contodell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato daciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative dicui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate,nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il
triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cuiall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. Laprogrammazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermorestando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica,finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia edelle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali. 129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo dirivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabellaindennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, letteraa), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in viastraordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovutedall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del dannobiologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per centodella variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegatied operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milionidi euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e lemodalita' di attuazione di cui al comma 128.
130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,l'alinea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha perconseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicatiuna rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizionidegli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorreredal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ognicaso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:». 131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiarisuperstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loromancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimoarticolo 85.
*****OMISSIS*****
133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno2013 e il 31 marzo 2014»; b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sonosostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014». 134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. 135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alletrasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dallapredetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012,n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime seimensilita'» sono soppresse.
*****OMISSIS*****
183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, letteraa), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata,per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata alrifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cuiall'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.Per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cuiall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro eper il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassaintegrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', dicui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto acarico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cuiall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presentelegge.
*****OMISSIS*****
185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013»sono soppresse; b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013»sono soppresse; c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto aprestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamentidi integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»; d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: «19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano inrelazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classidimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data didecorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settorenon sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, fermarestando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. Icontributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decretoistitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dallatecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo aidatori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrisponderela quota di contribuzione necessaria al finanziamento delleprestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30del presente articolo. 19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corsoprocedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta'bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo disolidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, fino al completamento dellemedesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e conriferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relativeprestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo disolidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»; e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sonosostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»; f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' delfondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioniassunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase diprima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamentodel fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando lapossibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico
dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti». 186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazionesalariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 deldecreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e'aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa aseguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milionidi euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede avalere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.
*****OMISSIS*****
191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 ilcontingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delledisposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratorirelativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 dellacitata legge n. 228 del 2012 e' incrementato di 6.000 unita'.Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014,di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro perl'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni dieuro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di europer l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milionidi euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»; b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni dieuro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro perl'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituitedalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni dieuro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79milioni di euro per l'anno 2020».
*****OMISSIS*****
194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regimedelle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigoredell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14,del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relatividecreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano irequisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamentopensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata invigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimomese successivo alla data di entrata in vigore del citatodecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dellacontribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano farvalere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabilealla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamentealla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibilea rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti ancheai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di proceduracivile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivoall'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anchese hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' nonriconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordiindividuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione diaccordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalleorganizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livellonazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo lacessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto dilavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato perrisoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alladata di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapportodi lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria dellacontribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesidalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' dicui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, irequisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citatodecreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui allapresente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cuiall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997,potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione stessa; f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dellacontribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato oaccreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno uncontributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativanel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 eche alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativariconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti dicui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio2014. 196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede almonitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratoridi cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accessoe del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata invigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delladata di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggiorisulti il raggiungimento del limite numerico delle domande dipensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende inesame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire deibenefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro perl'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di europer l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni dieuro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milionidi euro per l'anno 2020. 198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, eall'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cuiall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cuial comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primoperiodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato aisensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, deldecreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni di euro perl'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di europer l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni dieuro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milionidi euro per l'anno 2020.
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413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previstedall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aseguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 22 gennaio 2013, recante «Modalita' di attuazione dellemisure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoronel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le
parole: «400 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».
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491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sonosostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al23,5 per cento per l'anno 2015».
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744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari diposizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscrittialla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni diprevidenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, dicui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica dicui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.
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FINE TESTO